COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI - SATTA SEQUI
L’inserimento in Comunità avviene, di norma, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali del Comune che, accertata la condizione reale di vita del minore e del nucleo familiare, decidono di mettere in atto precise misure a tutela del minore e della madre allontanandoli dalla propria famiglia ed affidandoli alla Comunità.
Gli enti competenti pongono un’istanza formale alla Comunità chiedendo di accogliere la madre in difficoltà con i figli inviando una richiesta corredata di relazione scritta in cui sono indicati i dati anamnestici e diagnostici, la situazione familiare, personale e sociale.
E’ assolutamente indispensabile, per la buona riuscita dell’inserimento e per la predisposizione dell’intervento educativo, che i Servizi Sociali dei Comuni e l’Autorità Giudiziaria trasmettano alla Comunità l’intero fascicolo riguardante sia la madre che i bambini ed una relazione con tutte le notizie in loro possesso senza alcuna riserva. La mancata trasmissione della relazione completa e dettagliata e/o l’omissione di alcune informazioni potranno invalidare l’inserimento e danno alla Comunità il diritto di interrompere l’inserimento stesso e di dimettere l’ospite senza che l’Ente inviante possa obiettare o chiedere risarcimenti, ma restando a carico dell’Ente inviante il pagamento del parziale rimborso spese concordato per il periodo in cui la madre ed il bambino sono stati ospitati presso la Comunità.
La Comunità Educativa inserisce gli utenti sulla base dei protocolli d’intesa stilati con gli Enti invianti. Dove possibile, le richieste di ammissione sono valutate e concordate tra gli operatori interni e i servizi sociali del territorio, in altri casi (accoglienza d’urgenza) si concordano procedure diverse ed individualizzate.
Le dimissioni degli ospiti dalla struttura sono valutate e concordate tra i servizi sociali territoriali, il Tribunale per minorenni, la Fondazione La Speranza e l’équipe educativa della Comunità alloggio, quando l’obiettivo del progetto educativo individuale è stato raggiunto.
In casi del tutto eccezionali, qualora la presenza della madre e/o del minore provoca o si teme che possa causare danno o pregiudizio alla madre e/o al minore stesso, agli altri ospiti e/o agli operatori, attuati tutti i tentativi di supporto attivabili, il consiglio d’amministrazione, insieme alla commissione coordinatrice ed alla responsabile della comunità potrà allontanare il minore o la madre rimettendoli all’Ente inviante.